Statuto del Consorzio Arianne
CONSORZIO INTERNAZIONALE PER LE FIBRE TESSILI NATURALI
Art. 1 – Costituzione del Consorzio
E’ costituito il Consorzio internazionale Arianne per la ricerca e lo studio delle fibre tessili naturali e dei sistemi di produzione e trasformazione.
Art. 2 – Sede
Il Consorzio ha sede presso l’Università degli Studi di Camerino.
Art. 3 – Consorziati
Fanno parte del Consorzio tutti gli associati al momento della costituzione.
Possono essere ammessi, a norma dell’art. 13 lett. d) del presente Statuto, altri soggetti di natura pubblica o privata, che ne facciano motivata richiesta in relazione alle finalità delle proprie attività, accettando gli scopi e gli impegni definiti nel presente Statuto.
Art. 4 – Durata
Il Consorzio ha la durata di 50 anni a decorrere dalla data della firma dell’atto costitutivo. Il termine può essere prorogato alla scadenza su deliberazione dell’Assemblea dei Consorziati.
Art. 5 – Scopo
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere studi ed attività di formazione, di svolgere attività di ricerca e consulenza nel campo delle produzioni di fibre tessili naturali e di fornire servizi per il rafforzamento, l’innovazione e la diffusione di attività agricole e di trasformazione già in essere, nonché di intraprendere attività di commercializzazione di materie prime e/o manufatti di fibre tessili naturali elaborati direttamente o conferiti da associati.
A tal fine, esso provvede in particolare:
- scambio di conoscenze ed esperienze tra ricercatori e operatori del settore produzione e trasformazione di fibre naturali;
- sviluppo di sistemi agricoli sostenibili per il miglioramento, la produzione e la trasformazione delle fibre tessili naturali;
- controllo e miglioramento della produzione di fibre naturali nei paesi di origine;
- ad assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 6 – Attività
Il Consorzio, nell’ambito degli obiettivi inerenti alle fibre tessili e naturali, potrà fornire i seguenti prodotti e servizi:
- redazione di progetti di ricerca, attingendo a forme di finanziamento nazionale e internazionale, anche con la collaborazione di soggetti esterni al Consorzio;
- brevetti, certificazioni e marchi;
- assistenza tecnica agli operatori del settore per lo sviluppo e l’innovazione del mercato delle fibre tessili naturali;
- attività di divulgazione attraverso pubblicazioni scientifiche, organizzazione di conferenze e workshop;
- attività didattica e tirocini per studenti universitari finalizzata anche alla redazione dei tesi di laurea;
- attività di collaborazione e di consulenza scientifiche e professionali nell’ambito di programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
- promozione della commercializzazione di materie prime e/o manufatti di fibre tessili naturali anche attraverso l’utilizzo di uno specifico marchio di certificazione.
Art. 7 – Fondo consortile
Il fondo consortile è costituito inizialmente dai conferimenti erogati da ciascuno dei consorziati all’atto di costituzione, nella misura di € 206.58 pari a Lit. 400.000. E’ esclusa l’Università degli Studi di Camerino, in quanto ai sensi dell’art. 91-bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è tenuta al solo apporto scientifico e culturale. Il patrimonio può essere incrementato dai conferimenti di nuovi Membri e da ulteriori apporti dei consorziati.
Le entrate del Consorzio sono costituite:
- dalle rendite del proprio patrimonio;
- dai proventi delle attività del consorzio;
- da contributi dello Stato, della Comunità Europea, della Regione e di altri Enti;
- da altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di Enti sia di privati;
- dai proventi derivanti dall’amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere;
- quote di partecipazione iniziali ed annuali da parte dei consorziati.
Art. 8 – Acquisto della qualità di Consorziato
Gli Enti e gli imprenditori che intendono aderire al Consorzio devono avanzare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà contenere:
- l’indicazione delle generalità se avanzata da imprenditori individuali; l’indirizzo, la ragione sociale, la denominazione e la sede se la domanda è avanzata da Società o Ente Pubblico;
- la sottoscrizione da parte dell’imprenditore o del legale rappresentante dell’Ente;
- la dichiarazione di accettare lo Statuto del Consorzio;
- ogni elemento utile per la valutazione della domanda.
L’assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide l’ammissione o il rigetto della domanda. La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro dei Consorziati, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della quota di partecipazione e all’adempimento di eventuali obblighi particolari deliberati dall’Assemblea con analitica motivazione. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stata versata la quota di cui sopra o siano stati adempiuti gli eventuali obblighi particolari stabiliti, l’aspirante decade dall’ammissione.
Art. 9 – Recesso ed esclusioni
I Consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio stesso presso la sede legale. La dichiarazione di recesso produce effetti a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della raccomandata e non estingue le obbligazioni già assunte nei confronti del Consorzio o di terzi alla data medesima.
L’esclusione dal Consorzio è deliberata dall’Assemblea dei Consorziati nei confronti dei soggetti Consorziati che abbiano perduto i requisiti richiesti per l’ammissione al Consorzio e per i seguenti motivi:
- dichiarazione di fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali pre-fallimentari sostitutive della dichiarazione;
- fallimento per le imprese industriali ammesse al Consorzio;
- apertura delle procedure di liquidazione dell’ente Consorziato;
- grave e/o reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto.
L’esclusione dal Consorzio può essere deliberata dall’Assemblea dei Consorziati nei confronti dei soggetti privati partecipanti al Consorzio in caso di trasformazione sostanziale dell’oggetto dell’attività imprenditoriale e/o sociale, anche se conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole società e/o imprese.
Le deliberazioni relative all’esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all’adozione della deliberazione di esclusione.
L’esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto Consorziato della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.
Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo ai sensi del comma c) del presente articolo.
A far data dell’intervenuta efficacia del recesso e della esclusione, i Consorziati receduti od esclusi perdono ogni diritto ad ulteriori prestazioni da parte del Consorzio, anche se connesse e/o consequenziali all’esecuzione e/o al perfezionamento dell’esecuzione delle obbligazioni precedentemente assunte nei confronti del Consorzio o di terzi e che risultino pendenti alla data alla quale il recesso o l’esclusione producono effetti.
Il contributo del fondo consortile eventualmente versato dal Consorziato receduto o escluso accresce proporzionalmente quelli effettivamente versati dagli altri soggetti Consorziati, tenuti a detto versamento ai sensi dei disposti di cui all’art. 7.
Art. 10 – Modificazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto
Le modificazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio e le deliberazioni di proroga o scioglimento del Consorzio medesimo possono attuarsi soltanto con la maggioranza dei consorziati aventi diritto nell’assemblea straordinaria appositamente convocata.
Art. 11 – Organi
Sono organi del Consorzio:
- l’Assemblea dei Consorziati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio Scientifico
- il Presidente
Art. 12 – Assemblea dei Consorziati
L’Assemblea dei Consorziati è costituita da un rappresentante per ognuno dei soggetti consorziati. Si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno. L’Assemblea è convocata mediante posta elettronica ai singoli membri e spedita almeno 8 giorni prima di quella convocazione. In caso di urgenza, il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni. Può inoltre essere convocata dal Presidente in seduta straordinaria per l’esame dei problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.
Spetta all’Assemblea dei Consorziati:
- deliberare l’approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, del bilancio di previsione relativo all’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il Conto consuntivo;
- deliberare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare l’approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi espletati dal consorzio;
- deliberare l’approvazione del regolamento organico del personale;
- deliberare circa l’ammissione nel Consorzio di altri soggetti;
- deliberare circa le eventuali modifiche al presente Statuto;
- determinare, eventualmente, gli altri casi di incompatibilità di cui al 2° comma dell’art. 15 del presente Statuto;
- deliberare, con la maggioranza dei componenti, l’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e provvedere alla nomina del liquidatore.
Ogni socio potra’ farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto anche non socio mediante semplice delega scritta; la delega non potra’ essere rilasciata agli amministratori.
Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un rappresentante dell’Università di Camerino da e da n. 4 membri eletti dall’Assemblea di Consorziati nella sua prima riunione e scelti tra i componenti della stessa Assemblea. I membri durano in carica tre esercizi, e sono rinnovabili. Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, ogni tre mesi.
Il Consiglio può, inoltre, essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l’esame dei problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.
Il Consiglio è convocato mediante posta elettronica ai singoli membri e spedita almeno 8 giorni prima di quella convocazione. In caso di urgenza, il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni.
Spetta al Consiglio di Amministrazione sovrintendere all’attività del Consorzio. In particolare, il Consiglio:
- nomina il Presidente e il Vicepresidente;
- predispone il bilancio di previsione relativo all’esercizio successivo, accompagnato dalla relazione esplicativa dell’attività programmata. Predispone, altresì, il conto consuntivo, da sottoporre, unitamente alla relazione sulla gestione del Consorzio, all’esame dell’Assemblea dei consorziati;
- delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica competenza dell’Assemblea dei Consorziati, ovvero secondo e nei limiti da questo stabiliti, assicurando in ogni caso il regolare funzionamento del Consorzio negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso, mediante l’emanazione di tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti, da sottoporre successivamente alla ratifica del predetto organo, nella sua prossima adunanza;
- delibera circa l’incarico del Direttore.
Art. 14 – Il Consiglio Scientifico
Il Consiglio Scientifico è composto da n. 5 membri, non necessariamente appartenenti ai consorziati. E’ organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, individua il programma di attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, raccoglie esigenze e proposte dei consorziati e non; vigila sull’attività tecnico-scientifica delle attività di ricerca e di formazione del Consorzio. Il Comitato si riunisce su convocazione scritta del Coordinatore, eletto tra i suoi membri nella prima seduta. Alle riunioni del Consiglio Scientifico possono essere invitati, in casi particolari, esperti esterni.
Art. 15 – Il Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione fra i Membri dello stesso Consiglio e dura in carica tre anni. Il Presidente:
- rappresenta legalmente il Consorzio;
- convoca l’Assemblea e ne presiede i lavori;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e ne presiede i lavori;
- sottopone al Consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre successivamente all’Assemblea;
- vigila sui servizi amministrativi e contabili;
- assume per conto del consorzio tutti gli impegni e stipula i relativi contratti in esecuzione delle delibere degli organi collegiali;
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono deferite, dall’Assemblea, dal consiglio di Amministrazione o da norme di legge.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente.
Art. 16 – Incompatibilità
L’incarico di componente degli organi di cui ai precedenti articoli è incompatibile per le persone che abbiano la qualifica di dipendente retribuito dal Consorzio. Altri casi eventuali di incompatibilità potranno essere determinati dall’Assemblea.
Art. 17 – Validità deliberazioni
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, è richiesta la partecipazione di almeno la metà dei rispettivi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso previsto alla lettera h. dell’art. 12.
Art. 18 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare e avrà, quindi, inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno salvo il primo esercizio che decorrerà dalla data di costituzione del Consorzio.
Art. 19 – Normativa
Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
F.to: ANTONINI Marco
F.to: Maria Amelia SALVI, notaio